Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico intensivista i soggetti laureati in medicina e chirurgia che per almeno quattro anni abbiano svolto attività documentata e abbiano seguito corsi di aggiornamento o di formazione nel settore.
      2. A domanda degli interessati, i titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in terapia intensiva di cui all'articolo 2 sono riconosciuti ai fini dell'equiparazione al diploma di specializzazione di cui al medesimo articolo 2.
      3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e dell'esperienza professionale e determina, qualora necessaria, la durata della formazione complementare e i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. La decisione sull'equiparazione è pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda, completa di tutti i documenti giustificativi.
      4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri da utilizzare ai fini dell'equiparazione sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.